Statuto

 

FINALITÀ
Art. 1

In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione Italiana è costituita in Trani un’Associazione, aperta a tutti, a durata illimitata, denominata Università Popolare e della Cultura “Santa Sofia” (U.P.S.S.), che ha attualmente sede sociale in Trani in Corso Regina Elena, 75.L’U.P.S.S., fondata per iniziativa di un gruppo di Soci in data 02/01/2017 con finalità di promozione sociale, è un’Associazione a-partitica, a-sindacale e a-confessionale, a carattere volontario e non persegue scopi di lucro.

Art. 2

Le finalità dell’Associazione sono le seguenti:

Promuovere e favorire manifestazioni quali conferenze, tavole rotonde, seminari, giornate di studio, dibattiti, attività teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche, visite a musei, mostre, ecc.; Promuovere ogni forma di turismo a carattere culturale e associativo;

Istituire, svolgere e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico e pratico, a carattere informativo, formativo e professionale-specialistico, di aggiornamento, di qualificazione, di riconversione nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero, anche per conto di Enti o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipulazione di eventuali convenzioni;

Organizzare attività formative a favore delle minoranze etniche e dei portatori di handicap nonché di soggetti appartenenti alla fascia dell’emarginazione;

Favorire lo svolgimento di attività sportive, ricreative e associative.

Art. 3 FINANZIAMENTI

L’U.P.S.S. trae le proprie risorse finanziarie da:

  • Quote sociali
  • Quote di partecipazione alle attività didattico – culturali
    Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzato nell’ambito dei fini statutari
  • Contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali
  • Contributi e donazioni da parte dei soci e non, dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio
  • Entrate contributive per altre iniziative promosse dall’Associazione ammesse ai sensi della legge 7 dicembre 2000/383
  • Fondo di riserva costituito dal patrimonio finanziario dell’Associazione come approvato nell’Assemblea dei soci
  • L’avanzo di gestione di ciascun Anno Accademico non può in nessun caso essere diviso tra gli associati, anche in forme indirette, ma dovrà essere reinvestito a favore di attività statutariamente previste e comunque i proventi non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 4  ANNO ACCADEMICO

L’Anno Accademico inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo. L’esercizio sociale (bilancio preventivo e consuntivo) va riferito allo stesso periodo. Per ragioni amministrative esterne viene elaborato un bilancio riferito all’anno solare.

Art. 5

All’U.P.S.S. possono iscriversi tutti coloro che hanno raggiunto il 14° anno di età. La domanda d’iscrizione va presentata su apposito modulo disponibile in sede.Con essa il richiedente accetta senza riserve le disposizioni del presente Statuto e di quelle ad esso connesse e richiamate e s’impegna ad osservarle integralmente.La quota sociale annuale va versata al momento dell’iscrizione o del rinnovo. Il tesseramento è riferito all’anno accademico in corso. L’iscrizione e il rinnovo possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno accademico. I Soci hanno diritto di accedere alla sede e alla biblioteca; possono partecipare ai corsi, alle manifestazioni, alle gite e alle altre attività organizzate dall’U.P.S.S. i Soci possono, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo, richiedere l’utilizzo di aule per riunioni ed incontri, utilizzare le attrezzature  e il materiale didattico disponibile; inoltre possono presentare proposte per nuove iniziative. La partecipazione alle attività dell’U.P.S.S., da parte di non soci è ammessa nelle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci collaborano al raggiungimento dei fini dell’Associazione con la divulgazione delle manifestazioni sociali; possono entrare a far parte dei Dipartimenti, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro. Hanno il diritto di partecipare alle Assemblee. La qualifica di Socio si perde  per recesso,  per morosità o per i casi di cui al successivo art. 16. Oltre ai soci ordinari, di cui ai paragrafi precedenti, l’U.P.S.S. annovera soci onorari, benemeriti e collaboratori. Vengono qualificati Soci Onorari da parte del Consiglio Direttivo quelle persone che, pur non iscritte all’Associazione, contribuiscono in modo rilevante  al perseguimento dei fini dell’U.P.S.S. Vengono qualificati Soci Benemeriti da parte del Consiglio Direttivo, quei soci che si impegnano o si sono impegnati con dedizione nelle attività associative. Vengono qualificati Soci Collaboratori da parte del Consiglio Direttivo coloro che si impegnano nell’attuazione di specifici progetti o attività dell’associazione. La loro nomina ha una durata non superiore all’anno accademico in cui vengono realizzati i progetti. I Soci Onorari, Benemeriti e Collaboratori non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Art. 6  ORGANI  SOCIALI  COLLEGIALI

Gli organi sociali collegiali sono:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta all’anno a cura del Presidente oppure, in forma straordinaria, su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero quando un decimo dei soci (in regola con l’iscrizione e con il versamento della quota), ne fa motivata richiesta. L’Assemblea annuale ordinaria dei soci si riunisce per discutere la relazione del Presidente sull’attività svolta durante l’Anno Accademico, per discutere ed approvare la situazione economico-finanziaria, per discutere ed approvare i bilanci preventivo e consuntivo.I soci minorenni partecipano all’assemblea senza diritto attivo e passivo di voto. Ogni tre anni l’Assemblea ordinaria procede alla elezione degli Organi sociali. Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono convocate mediante avviso personale al socio indicando: l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione. Tale avviso deve essere inviato ai soci presso i domicili risultanti dai registri sociali, tramite posta ordinaria oppure consegnato a mano. La convocazione con l’ordine del giorno deve essere esposta all’albo sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Sono ammesse le votazioni per delega: ciascun socio può disporre di non più di due deleghe. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci maggiorenni, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea, in ogni caso, delibera a maggioranza degli intervenuti. L’Assemblea straordinaria per la modifica statutaria prevede, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno un quarto dei soci aventi diritto (presenti di persona o per delega) e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per partecipare all’Assemblea ed alle votazioni, è necessario essere socio dell’U.P.S.S. ed avere versato la quota sociale. A presiedere l’Assemblea viene chiamato il Presidente dell’U.P.S.S., oppure un socio proposto dal Presidente ed approvato dall’Assemblea. Il Segretario deve redigere, almeno sette giorni prima della data delle elezioni, l’elenco dei soci che hanno presentato la propria candidatura ai diversi Organi Sociali, affiggendolo all’Albo della Sede. Su richiesta del Presidente dell’Assemblea, si procede alla nomina di un Presidente di seggio e di due scrutatori, purché non siano candidati. Nelle votazioni è possibile esprimere un numero massimo di cinque preferenze per il Consiglio Direttivo e di tre preferenze per il Collegio dei Probiviri ed altrettante per il collegio dei Revisori dei Conti. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il socio con maggiore anzianità associativa. Sulle operazioni di voto, il Presidente del seggio e gli scrutatori redigono apposito verbale nel quale devono risultare il numero dei votanti, delle schede valide e dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di dimissioni o decadenza di un membro degli Organi Sociali, subentra il primo dei non eletti. Tali dimissioni devono essere comunicate per iscritto alla Presidenza.

Art. 8  CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Amministrazione ordinaria e straordinaria dell’U.P.S.S. è devoluta al Consiglio Direttivo, salvi i poteri riservati alla competenza dell’Assemblea o di altri Organi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri eletti tra i soci purché iscritti entro il mese di febbraio dell’anno accademico in cui si svolge l’Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni con diritto da parte dei Consiglieri uscenti di ricandidarsi per non più di tre mandati consecutivi. Dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo uscente mantiene le proprie funzioni di ordinaria amministrazione finché il nuovo Consiglio Direttivo non ha stabilito, nel suo seno, le cariche sociali ed assunto le consegne dei beni patrimoniali e dei documenti amministrativi. Tale periodo di tempo non può superare i due mesi, scaduti i quali il nuovo Consiglio risulta decaduto e vengono indette nuove elezioni. Il nuovo Consiglio elegge, nel suo seno, un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario, un Vice Segretario ed un Tesoriere. I Vice Presidenti e il Vice Segretario svolgono funzioni vicarie in assenza dei titolari e di supporto agli stessi. In assenza del Presidente subentra il primo Vice Presidente; in assenza di quest’ultimo subentra il secondo Vice Presidente. Il Consiglio decide e dirige tutta l’attività sociale, culturale, didattica ed amministrativa dell’U.P.S.S. e ne stabilisce le modalità di partecipazione. Cura la salvaguardia del patrimonio sociale; esamina i bilanci preventivo e consuntivo prima di sottoporli all’approvazione dell’Assemblea. Stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali e di partecipazione alle attività didattico – culturali; decide, nei limiti del bilancio, l’eventuale impiego di personale retribuito; stabilisce le modalità di accesso di non soci alle attività dell’U.P.S.S. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di quattro Consiglieri, convoca il Consiglio Direttivo dopo aver esposto la comunicazione in sede, tramite lettera semplice o, in casi urgenti, con mezzi rapidi. Per la validità della riunione è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, di almeno sei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, delibera a semplice maggioranza dei presenti, per voto palese o con voto segreto se richiesto. E’ ammesso il voto segreto in caso di nomina delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo. Di ogni riunione viene redatto un verbale su apposito registro che rimane a disposizione dell’Assemblea e di ogni socio che ne faccia richiesta. In caso di reiterate assenze ingiustificate dei Consiglieri, per almeno la metà delle riunioni annuali del Consiglio e di mancata risposta alle sollecitazioni del Presidente, questi deve darne comunicazione al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di competenza. Per particolari esigenze, possono venire invitati alle riunioni del Consiglio anche altri soci o esterni.

Art. 9 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l’U.P.S.S. in tutte le sedi. Svolge funzioni di coordinamento e di sintesi delle attività della U.P.S.S. assieme al Consiglio Direttivo. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Partecipa di diritto alle aggregazioni (vedi art. 14) che vengono eventualmente costituite. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi e contabili, la corrispondenza e i bilanci. Il Presidente redige la relazione finale dell’Anno Accademico e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, la presenta all’Assemblea annuale dei soci. In caso di assenza continuativa del Presidente superiore a tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento delle attività dell’Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Presidente.

Art. 10 SEGRETARIO

Il Segretario cura lo svolgimento di tutte le attività di ordinaria gestione, quali il tesseramento, le iscrizioni ai corsi e alle attività dell’U.P.S.S. la tenuta del libro dei soci e del libro di protocollo della corrispondenza in partenza e in arrivo e l’archiviazione dei documenti. Cura la regolare organizzazione delle attività didattico – culturali. Coordina il personale di segreteria. Redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di assenza continuativa del Segretario superiore ai tre mesi o di assenza che possa compromettere lo svolgimento dell’attività dell’Associazione o di dimissioni, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Segretario.

Art. 11 TESORIERE

Il Tesoriere svolge tutte le operazioni economiche e ne rende conto al Consiglio Direttivo. Cura la contabilità e la preparazione dei bilanci preventivo e consuntivo. Nei suoi compiti può avvalersi, su approvazione del Consiglio Direttivo, dell’assistenza di un professionista esterno.

Art. 12  DIPARTIMENTI, COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere l’istituzione di Dipartimenti, Commissioni o Gruppi di Lavoro e ne autorizza l’esecuzione delle relative proposte. Ogni Dipartimento raggruppa le materie d’insegnamento e le aree di attività che hanno carattere di affinità. Nel loro ambito vengono proposti al Consiglio Direttivo e successivamente organizzati i corsi d’insegnamento a carattere formativo e professionale. Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina un Direttore per ogni Dipartimento. Il Direttore ha l’incarico di organizzare e coordinare le attività didattico – culturali, la scelta dei docenti, gli orari delle lezioni, i rapporti con i corsisti. Al termine dei corsi, se richiesto, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. Ai docenti dei corsi, su richiesta degli interessati e con l’approvazione del Direttore del Dipartimento, viene rilasciata una dichiarazione comprovante l’incarico dell’insegnamento svolto. Alle attività dei Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di lavoro, per esigenze particolari e su approvazione del Presidente, possono partecipare degli esterni.

Art. 13  PRESTAZIONI DEI SOCI

I soci offrono le loro prestazioni all’U.P.S.S. per libera scelta, in maniera disinteressata e gratuita. Ai fini di ottenere il rimborso delle spese sostenute per conto del sodalizio, i soci devono presentare nota documentata relativa agli esborsi suddetti. Relativamente ai soci incaricati dall’U.P.S.S. a svolgere attività di tipo professionale in base a competenze specifiche, il Consiglio Direttivo può deliberare la deroga al 1° comma del presente articolo.

Art. 14  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di comportamento contrario al decoro e all’immagine dell’Associazione o di danni materiali da parte di un socio, su richiesta scritta di altro associato o del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri istruisce un procedimento valutativo che si può concludere con l’archiviazione o con una sanzione disciplinare. Il Collegio è tenuto al massimo riserbo, alla trasparenza della procedura (obbligo di notificare in modo formale al socio inquisito l’inizio e le conclusioni del procedimento, di verbalizzare ogni seduta e l’eventuale parere contrario, di firma congiunta), alla completezza degli elementi di giudizio (obbligo a sentire l’inquisito, raccogliere memorie, atti e testimonianze, a motivare compiutamente il parere conclusivo), a informare l’Associazione nella figura del suo Presidente. L’archiviazione segue un procedimento in cui la mancanza risulti solo apparente o non si riesca a dimostrare la colpevolezza entro  60 giorni. Le sanzioni irrogabili sono: richiamo o censura scritta, sospensione, espulsione dall’U.P.S.S. solo per gravi motivi. Il richiamo o censura è la dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Viene notificata all’interessato da parte del Presidente del Collegio ed è inappellabile. Non viene pubblicata e non comporta pregiudizio o altra conseguenza. Il Consiglio Direttivo prende atto dei pareri e delle sanzioni del Collegio in una convocazione che preveda tale decisione all’O.d.G. Contro la sospensione e l’espulsione dall’U.P.S.S. è consentito ricorso all’Assemblea che si esprimerà alla convocazione più vicina. Fino ad allora la sanzione è sospesa. Il ricorso va formalizzato entro 15 giorni dalla notifica all’interessato con lettera raccomandata o a mano protocollata, indirizzata al Presidente dell’U.P.S.S. che avrà cura di inserirlo nell’O.d.G. dell’Assemblea. L’Assemblea, in fase giudicante, sarà informata del procedimento seguito e della sanzione irrogata dal Presidente del Collegio dei Probiviri e darà spazio all’incolpato per un intervento a propria difesa. Infine, delibererà con voto segreto e a maggioranza. Qualora un Socio venga sottoposto a procedimento penale per atti contro l’Associazione, il Collegio dei Probiviri sospenderà il proprio procedimento ma si esprimerà sulla eventuale sospensione cautelativa del socio dall’U.P.S.S. fino alla sentenza definitiva, a cui si adeguerà per la parte disciplinare.

Art. 15 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’U.P.S.S., può essere deciso unicamente dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio viene decisa dall’Assemblea dei soci con la maggioranza di cui al comma precedente a favore di quell’Ente culturale o di beneficenza con finalità analoghe a quelle dell’U.P.S.S. o di pubblica utilità, che viene designata dall’Assemblea stessa.

Art. 16  AGGIORNAMENTI, INTERPRETAZIONI, GIUDIZI

In caso di dubbi di interpretazione del presente Statuto, l’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza sull’interpretazione delle norme statutarie.

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile nonché quelle di cui alla legge 7 dicembre 2000/383 e successive modifiche.